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SCIA antincendio. Sbrighiamo la burocrazia per aiutarti ad avviare la tua attività
Le procedure e la prevenzione contro gli incendi sono state molto semplificate nel corso degli anni. La vecchia disciplina antincendio del 1998, infatti, voleva che tutte le attività soggette a visita e controllo da parte dei Vigili del Fuoco fossero trattate nello stesso modo. Col DPR 151/2011 adempimenti e procedure sono stati snelliti ed è stato introdotto un importante cambiamento che prevede procedure diverse in base alla complessità delle attività.
In ogni caso, gli adempimenti procedurali previsti comprendono – a lavori ultimati e prima dell’esercizio delle attività – la presentazione al comando dei Vigili del Fuoco da parte del tecnico antincendio incaricato (ex 818) della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), i cui allegati hanno lo scopo di provare che gli accorgimenti antincendio rispettano la normativa in termini di opere realizzate, materiali impiegati e impianti installati.
Oggi le attività vengono divise in tre categorie – A, B, C – in base a:
- complessità del rischio (il settore in cui opera l’impresa, la dimensione dell’azienda, i materiali impiegati, l’effettiva esigenza di tutela dell’incolumità pubblica, ecc.);
- dimensione dell’attività stessa;
- grado di complessità che caratterizza l’attività.



A, B, C: le categorie che differenziano le attività
Vediamo assieme le tre categorie in cui vengono suddivise le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
Categoria a
In questa categoria rientrano attività a basso rischio di incendio:
- alberghi e residenze collettive fino a 50 posti letto;
- scuole fino a 150 persone;
- strutture sanitarie e case per anziani fino a 50 posti letto e ambulatori fino a 1.000 mq;
- locali per il commercio, negozi, fino a 600 mq;
- aziende e uffici fino a 500 persone presenti;
- autorimesse fino a 1.000 mq;
- edifici civili con altezza antincendio fino a 32 metri.
Le attività della categoria A non richiedono:
- il parere di conformità del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;
- il parere preventivo prima di realizzare i lavori;
- il Certificato di prevenzione incendi prima di dare inizio all’attività.
Per avviare l’attività, questi sono gli step:
- Basta presentare allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) un’istanza al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, mediante SCIA commerciale con allegato progetto.
- Il progetto edilizio dovrà essere completo anche ai fini antincendio, con la relativa attestazione del professionista abilitato sulla rispondenza a norma dei lavori progettati ed eseguiti.
- Accertata la completezza dell’istanza, il Comando dei Vigili del Fuoco rilascia subito la ricevuta e l’attività si intende autorizzata (art. 4.1).
- Attenzione: entro i successivi 60 giorni, il Comando dei Vigili del Fuoco può mandare dei tecnici, in base a programmi settoriali per categorie di attività, o a campione, per verificare la presenza dei requisiti. Qualora mancassero, vieta la prosecuzione dell’attività.
Categoria B
In questa categoria rientrano attività a medio rischio di incendio:
- locali di spettacolo, teatri, palestre, fino a 200 persone;
- alberghi, residenze turistico-alberghiere, villaggi turistici, bed&breakfast, tra 50 e 100 posti letto;
- scuole da 150 a 300 persone;
- strutture sanitarie da 50 a 100 posti letto;
- ambulatori e laboratori di analisi di superficie oltre 1.000 mq;
- locali per il commercio, negozi, fiere, da 600 a 1.500 mq;
- aziende e uffici da 500 a 800 persone presenti;
- edifici civili con altezza antincendio tra 32 e 54 metri.
Per avviare l’attività, questi sono gli step:
- Occorre chiedere al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco il parere di conformità presentando il progetto.
- Il Comando, entro 30 giorni, può chiedere documentazione integrativa, ed entro 60 giorni si pronuncia sulla conformità.
- A lavori ultimati, come per la categoria A, l’istanza per l’inizio dell’attività viene presentata al SUAP tramite SCIA e quindi l’attività può iniziare subito, salvo poi subire i controlli a campione.
Categoria C
In questa categoria rientrano le attività più a rischio:
- tutti gli edifici protetti ex codice beni culturali e paesaggistici d.Lgs. 42/2004.
- teatri oltre le 100 persone;
- alberghi e villaggi oltre 100 posti letto;
- scuole oltre 300 persone;
- strutture sanitarie oltre 100 posti letto;
- locali per il commercio, negozi, fiere oltre 1.500 mq;
- aziende e uffici oltre 800 persone presenti;
- edifici civili oltre i 54 metri di altezza antincendio.
Per avviare l’attività, questi sono gli step:
- Occorre chiedere al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco il parere di conformità presentando il progetto.
- Il Comando, entro 30 giorni, può chiedere documentazione integrativa, ed entro 60 giorni si pronuncia sulla conformità.
- A lavori ultimati, come per la categoria A, l’istanza per l’inizio dell’attività viene presentata al SUAP tramite SCIA e quindi l’attività può iniziare subito, salvo poi subire i controlli a campione.
Mentre per le attività in categoria A e B i controlli dei Vigili del Fuoco verranno fatti solo a campione, per le attività di categoria C verranno fatti sistematicamente. Solo in caso di esito positivo del controllo, il Comando rilascerà il Certificato di prevenzione incendi.

Come precisato nella circolare del Ministero dell’Interno del 6 ottobre 2011, per le attività incluse nelle categorie B e C la SCIA di inizio attività non dovrà contenere anche il progetto dei lavori, perché è stato già consegnato al Comando in allegato all’istanza di parere di conformità.
Inoltre, la circolare precisa che ai sensi dell’art. 4.1 del DPR occorre allegare al progetto atto notorio del titolare dell’attività, asseverazione di un tecnico abilitato di conformità alla regola tecnica approvata dal Comando provinciale e certificazione comprovante che gli elementi costruttivi,
gli impianti ecc. sono stati realizzati secondo le norme antincendio.
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