Ecobonus

Ecobonus e detrazioni fiscali: come funziona

Con l’Ecobonus i beneficiari ottengono una detrazione del 65% dall’imposta Irpef o Ires sulle spese sostenute entro il 31 dicembre 2021 per gli interventi di efficientamento energetico. Nella sezione dedicata agli interventi agevolabili, parleremo anche dei casi in cui la detrazione è del 50% e delle eccezioni associate ai condomìni.

In generale, la detrazione deve essere suddivisa in dieci quote annuali, tutte di uguale importo. Le quote possono variare per due motivi: se le detrazioni riguardano gli interventi eseguiti sulle singole unità abitative o sui condomìni, e in base all’anno in cui sono stati eseguiti gli interventi.

Le detrazioni fiscali dell’Ecobonus rientrano tra le agevolazioni per la riqualificazione energetica, ossia per tutti gli interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. Abbiamo parlato di efficientamento energetico a proposito di lavori specifici agevolati dal Bonus Facciate.

Con l’Ecobonus si incentivano gli interventi che arrivano molto più in profondità, oltre le superfici esterne visibili, fino al cuore dell’edificio con i suoi impianti. L’obiettivo finale è sempre contenere i consumi e migliorare il rapporto tra fabbisogno energetico e livello di emissioni.

L’Ecobonus è l’agevolazione più adatta se vuoi risparmiare sui consumi energetici e avere impianti più efficienti.
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I beneficiari: chi può usufruire delle agevolazioni

Possono usufruire dell’Ecobonus tutte le persone fisiche e le imprese residenti e non residenti sul territorio dello Stato. I soggetti beneficiari delle agevolazioni includono:

  • Le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
  • I contribuenti con reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali), per interventi sugli immobili coinvolti nell’attività imprenditoriale
  • Le associazioni di professionisti
  • Gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale

Nel caso delle persone fisiche, possono usufruire delle agevolazioni:

  • I titolari di un diritto reale sull’immobile
  • I condòmini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali
  • Gli inquilini
  • Coloro che hanno l’immobile in comodato

Dal 2018, anche le seguenti categorie possono beneficiare delle agevolazioni dell’Ecobonus:

  • Gli Istituti autonomi per le case popolari, e gli enti con le stesse finalità sociali costituiti e già operanti dal 31 dicembre 2013 come società di “in house providing”. Le detrazioni spettano per gli interventi di efficienza energetica realizzati su immobili di loro proprietà, o gestiti per conto dei comuni come edilizia residenziale pubblica
  • Le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati sugli immobili di loro proprietà e assegnati ai propri soci

Gli interventi agevolabili: quali lavori sono ammessi

Per usufruire delle detrazioni fiscali dell’Ecobonus, è necessario che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, inclusi gli edifici rurali. Assicurata questa condizione, gli interventi agevolabili dall’Ecobonus al 65% comprendono tutti quei lavori che prevedono:

  • La riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
  • Il miglioramento termico dell’edificio (es. coibentazioni, o sostituzione di pavimenti, finestre e infissi)
  • L’installazione di pannelli solari
  • La sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
  • L’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, la produzione di acqua calda sanitaria o la climatizzazione delle abitazioni
  • L’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti
  • L’acquisto di generatori d’aria calda a condensazione o la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con apparecchi ibridi costituiti da pompe di calore integrate con caldaia a condensazione

Ecco invece gli interventi agevolati dall’Ecobonus che dal 1° gennaio 2018 garantiscono una detrazione fiscale del 50%:

  • L’acquisto e la posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari
  • La sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (dal 2018 gli impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A sono esclusi dall’agevolazione). Se oltre a essere in classe A questi impianti fossero dotati anche di sistemi evoluti di termoregolazione, garantirebbero la detrazione più elevata del 65%
  • L’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili

L’Ecobonus per gli edifici condominiali

È opportuno fare un discorso a parte per la riqualificazione energetica dei condomìni.

Le detrazioni fiscali dell’Ecobonus cambiano se gli interventi di riqualificazione energetica sono eseguiti sulle parti comuni o per le singole unità immobiliari di cui si compone il condominio. In questi casi, si ottiene una detrazione dell’imposta del 70% o del 75% sulle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per un limite massimo di spesa di 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

I beneficiari: chi può usufruire delle agevolazioni

Gli interventi sulle parti comuni dei condomìni nelle zone sismiche 1, 2 e 3 rappresentano un’ulteriore eccezione. Le detrazioni fiscali dell’Ecobonus, per questi casi, hanno l’obiettivo di unire la riqualificazione energetica alla riduzione del rischio sismico. In particolare, le detrazioni possono raggiungere:

  • L’80% se gli interventi permettono il passaggio a una classe di rischio inferiore
  • L’85% se gli interventi permettono il passaggio a due classi di rischio inferiori

Per gli interventi appartenenti a questa tipologia, la detrazione viene suddivisa in dieci quote annuali, tutte di uguale importo, per una spesa massima di 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio.

Le alternative alla detrazione d’imposta: sconto in fattura e cessione del credito. Che cosa si intende?

Le persone che hanno i requisiti per usufruire dell’Ecobonus, possono scegliere una soluzione diversa e più veloce della detrazione sulle imposte, che deve essere suddivisa in dieci quote annuali. Come stabilito dal Decreto Rilancio (articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020), le persone che nel 2020 o nel 2021 hanno sostenuto o sosterranno delle spese per gli interventi di riqualificazione energetica possono scegliere tra due alternative alle detrazioni:

 

  1. Un contributo elargito come sconto in fattura sul costo degli interventi. Il contributo avrà un importo massimo non superiore al costo degli interventi e sarà anticipato dal fornitore di beni e servizi per gli interventi agevolati (es. l’impresa edile). Il fornitore, poi, potrà recuperare il contributo anticipato come credito d’imposta per un importo pari alla detrazione, e avrà la possibilità di cedere tale credito ad altri soggetti, tra cui gli istituti di credito o altri intermediari finanziari
  2. Cedere il credito d’imposta corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, come gli istituti di credito e altri intermediari finanziari, con la possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi

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