Sismabonus
guida agli incentivi per il recupero e la messa in sicurezza del patrimonio edilizio italiano
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Come funziona il Sismabonus
Con il Sismabonus i beneficiari ottengono, in generale, una detrazione d’imposta del 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi antisismici, su un limite massimo di spesa di 96.000 euro. Il limite di spesa si riferisce a ogni singola unità immobiliare, incluse le sue pertinenze pure se compaiono separate nei registri catastali.
La detrazione deve essere suddivisa in cinque quote annuali, tutte di uguale importo.
Gli interventi agevolabili e le zone sismiche
Le spese detraibili con il Sismabonus comprendono quelle per gli interventi antisismici (in particolare per gli interventi di messa in sicurezza statica degli edifici), per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.
Gli interventi rientrano nelle agevolazioni se sono eseguiti sugli edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3. Le zone sismiche sono individuate e definite dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.
Sismabonus: quando le detrazioni sono maggiori?
Il Sismabonus prevede alcune eccezioni per quanto riguarda la percentuale di detrazione: vengono sempre favoriti gli interventi che riducono il rischio sismico. Non è un provvedimento da poco, se pensiamo allo stato del patrimonio edilizio italiano. Ne abbiamo parlato a proposito degli interventi di miglioramento sismico e di adeguamento sismico : molti immobili costruiti in Italia prima degli anni ’70 hanno gravi carenze strutturali.
Come funziona il Sismabonus per le opere di demolizione e ricostruzione
La demolizione e la ricostruzione degli edifici rappresenta un’altra eccezione alle agevolazioni del Sismabonus se riguarda le opere di conservazione del patrimonio edilizio. Cosa intendiamo? Questo tipo di interventi può ottenere la maggiore percentuale di detrazione prevista per gli interventi antisismici solo se la ricostruzione implica una ristrutturazione, e non la costruzione di un nuovo edificio (risoluzione n. 34/E del 27 aprile 2018).
Come funziona il Sismabonus in base alla riduzione del rischio sismico
Per gli interventi sulle singole unità abitative la percentuale della detrazione d’imposta aumenta:
- Del 70% delle spese sostenute, se gli interventi realizzati garantiscono una riduzione del rischio sismico con il passaggio a una classe di rischio inferiore
- Dell’80% delle spese sostenute, se gli interventi realizzati garantiscono il passaggio a due classi di rischio inferiori
Per gli interventi sulle parti comuni condominiali la percentuale della detrazione d’imposta aumenta:
- Del 75% delle spese sostenute, se gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali garantiscono una riduzione del rischio sismico con il passaggio a una classe di rischio inferiore
- Dell’85% delle spese sostenute, se gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali garantiscono il passaggio a due classi di rischio inferiori
Il passaggio a una o due classi di rischio sismico inferiori deve essere sempre accertata con una perizia tecnica da un professionista abilitato, sulla base delle linee guida stabilite dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017. La perizia tecnica elaborata alla fine dei lavori viene confrontata con la perizia tecnica elaborata prima di realizzare i lavori: si comprende così l’effettivo passaggio di classe di rischio sismico.
Anche nel caso di agevolazioni più vantaggiose, la detrazione deve essere sempre suddivisa in cinque quote annuali di uguale importo.



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I beneficiari: chi può usufruire delle agevolazioni
Se i beneficiari del Sismabonus sono persone fisiche
Possono usufruire del Sismabonus le persone fisiche (contribuenti Irpef) residenti o non residenti sul territorio italiano. Non è necessario che la persona sia il titolare dell’abitazione o dell’edificio, possono usufruirne anche i seguenti beneficiari:
- Proprietari o nudi proprietari
- Titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
- Locatari o comodatari
- Soci di cooperative divise e indivise
- Imprenditori individuali, per gli immobili adibiti ad attività produttive
- Soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti equiparati, imprese familiari)
Se i beneficiari del Sismabonus sono società, enti o soggetti di altro tipo
Possono usufruire del Sismabonus anche i soggetti passivi di Ires, come:
- Società di capitali
- Società cooperative
- Società di mutua assicurazione residenti in Italia
- Enti pubblici ed enti privati diversi dalle società
- Trust residenti in Italia che hanno l’esercizio dell’attività commerciale come oggetto esclusivo o principale
- Enti pubblici, enti privati e trust residenti in Italia che non hanno come oggetto l’esercizio dell’attività commerciale
- Società ed enti inclusi i trust, non residenti in Italia, con o senza personalità giuridica
Dal 2018, anche le seguenti categorie possono beneficiare delle agevolazioni del Sismabonus:
- Gli Istituti autonomi per le case popolari, e gli enti con le stesse finalità sociali costituiti e già operanti dal 31 dicembre 2013 come società di “in house providing”. Le detrazioni spettano per gli interventi di efficienza energetica realizzati su immobili di loro proprietà, o gestiti per conto dei comuni come edilizia residenziale pubblica
- Le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati sugli immobili di loro proprietà e assegnati ai propri soci
Le alternative alla detrazione d’imposta: sconto in fattura e cessione del credito. Che cosa si intende?
Le persone che hanno i requisiti per usufruire del Sismabonus, possono scegliere una soluzione diversa e più veloce della detrazione sulle imposte, che deve essere suddivisa in cinque quote annuali. Come stabilito dal Decreto Rilancio (articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020), le persone che nel 2020 o nel 2021 hanno sostenuto o sosterranno delle spese per gli interventi antisismici possono scegliere tra due alternative:
- Un contributo elargito come sconto in fattura sul costo degli interventi. Il contributo avrà un importo massimo non superiore al costo degli interventi e sarà anticipato dal fornitore di beni e servizi per gli interventi agevolati (es. l’impresa edile). Il fornitore, poi, potrà recuperare il contributo anticipato come credito d’imposta per un importo pari alla detrazione, e avrà la possibilità di cedere tale credito ad altri soggetti, tra cui gli istituti di credito o altri intermediari finanziari
- Cedere il credito d’imposta corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, come gli istituti di credito e altri intermediari finanziari, con la possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi
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Hai già le idee chiare sul Sismabonus e vuoi un partner affidabile? Oppure vuoi una mano per orientarti tra i meccanismi delle detrazioni? In entrambi i casi, possiamo sentirci per rispondere a ogni tuo dubbio.
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